Requisiti dell'azienda
L'impresa per poter ospitare tirocinanti:
- deve essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
e sul diritto al lavoro dei disabili;
-
presso la sede di svolgimento del tirocinio medesimo e per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio
- non deve avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, (fatti salvi quelli per giusta causa e per
giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative);
- non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga;
- deve indicare quale tutor aziendale assegnato al tirocinante una persona con esperienza e competenza professionale adeguata
a garantire il raggiungimento degli obiettivi del piano formativo (ogni tutor può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di cinque tirocinanti
curriculari e di tre tirocinanti extra-curriculari).
Limiti e vincoli all'attivazione dei tirocini:
- con la stessa persona è possibile attivare un solo tirocinio extracurricolare, indipendentemente dalla tipologia utilizzata ("di formazione e orientamento"
oppure "di inserimento/reinserimento");
- non è possibile proporre tirocini a persone con le quali l'impresa ha avuto precedenti rapporti di lavoro (contratti in qualità di dipendente o attraverso
altre forme di collaborazione);
- non è possibile ricorrere a tirocinanti per sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e/o personale nei periodi di
malattia, maternità, ferie o infortuni e/o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
-
il limite di tirocinanti operativi in un'impresa deve rispettando questi criteri:
imprese composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5
→
un solo tirocinante
imprese con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20
→
massimo due tirocinanti
imprese con risorse umane in numero superiore a 20
→
numero di tirocinanti non superiore al 10% con arrotondamento all'unità superiore
Per verificare il numero di risorse umane presenti in azienda è necessario calcolare: il titolare e i coadiuvanti, i liberi professionisti
singoli o associati, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e/o i lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione non occasionale
e i soci lavoratori di cooperative, con contratto di almeno 12 mesi.
- il tirocinio deve essere sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg, oppure per chiusure
formalizzate dell'azienda ospitante (per es.chiusure estive o natalizie). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del
tirocinio;
- per la partecipazione ai tirocini extra-curriculari l'impresa è tenuta a corrispondere ai tirocinanti un'indennità il cui importo viene esplicitato nel
progetto formativo di tirocinio e che non potrà essere inferiore a 400 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. L'indennità minima potrà
essere riducibile a 300 euro mensili se si prevede di corrispondere i buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa, oppure quando l'attività di tirocinio
non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore. L'indennità di partecipazione non viene corrisposta nel caso di tirocini in favore di lavoratori
sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito o fruitori di ammortizzatori sociali. Dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte al
tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano
la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.