Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. Apprendistato di Primo Livello - art.43 D.Lgs. 81/15)
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Cos'è |
Un contratto di lavoro finalizzato tanto all'inserimento lavorativo di giovani quanto al conseguimento di un titolo di studio mentre si lavora.
Nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro si caratterizza come "assunzione a tempo indeterminato" (per le regole di funzionamento). Al termine del periodo di apprendistato le parti possono:
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Candidati | Giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni anche iscritti ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e agli Istituiti Tecnici e Professionali di Istruzione Secondaria Superiore |
Requisiti dell'azienda |
Attuabile da aziende di tutti i settori. L'azienda deve possedere le seguenti caratteristiche:
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Obiettivo |
Conseguire, lavorando, il titolo di studio di:
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Durata |
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Come funziona |
Avviare e gestire un contratto di apprendistato necessita un accordo e una collaborazione tra una azienda e una istituzione formativa / scuola. Infatti il contratto (stipulato in forma scritta ai fini della prova) deve contenere:
Il resto delle ore è lavoro a tutti gli effetti. |
Quando è possibile realizzarlo |
In qualsiasi momento e periodo dell'anno. La conclusione deve corrispondere ai periodi di svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli di studio. |
Quanto costa (1) La retribuzione dell'apprendista |
La retribuzione dell'apprendista è definita dal CCNL in base alla qualifica da conseguire, al livello di inquadramento e all'anzianità di lavoro. La legge consente due possibilità alternative per "ridurre" il costo del lavoro di un apprendista:
Regione Lombardia prevede che "in assenza di recepimento della disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno dei CCNL, si faccia riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine". Inoltre per l'Apprendistato di Primo Livello è previsto un ulteriore significativo "sgravio retributivo" per il datore di lavoro rispetto alle ore di formazione:
Per esemplificazione, vedi sotto (scheda "La formazione"). |
Quanto costa (2) La formazione esterna |
La formazione esterna è totalmente gratuita. I costi sono a carico dell'Istituzione scolastico-formativa. Gratuita è anche la definizione del Protocollo, del PFI e la collaborazione per il monitoraggio e la valutazione. |
Altri sgravi (contributivi, fiscali) e vantaggi |
Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP. La contribuzione per gli apprendisti è pari al 10%. Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100% per i primi 3 anni di contratto. Per gli anni successivi al terzo la contribuzione è pari al 10%. A titolo sperimentale, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, per le assunzioni con contratto di Apprendistato di Primo Livello si applicano i seguenti ulteriori benefici:
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Sanzioni e sospensione del rapporto di lavoro | Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. In questo contratto costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'Istituzione formativa di provenienza (compreso il mancato conseguimento del titolo di studio obiettivo). |
Limiti nell'assunzione di apprendisti |
Il numero di apprendisti assumibili
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Durata della formazione esterna |
La formazione esterna all'azienda si svolge nell'Istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore:
totale ore retribuite annualmente: circa 950 ore In caso di assunzione di uno studente già frequentante un percorso coerente con il titolo da conseguire possono venire considerati (in toto o in parte) "credito formativo" le ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso che quindi possono essere conteggiate come "già svolte" e ridurre il monte ore ancora da realizzare. |
Requisiti e responsabilità dell'Istituzione formativa |
La formazione esterna è realizzabile solo dall'Istituzione formativa presso cui il giovane è iscritto. L'Istituzione formativa deve
essere abilitata / accreditata per il rilascio del titolo di studio finale.
La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'Istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza. |
Responsabilità del datore di lavoro |
È limitata esclusivamente all'attività, svolta presso l'impresa, tra cui quella formativa.
È cura del datore di lavoro fornire agli apprendisti informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (in caso di apprendisti minorenni, anche ai genitori). |
La gestione dei singoli rapporti di lavoro in apprendistato di primo livello è poi definita nei dettagli da accordi tra le Parti Sociali sotto varie
forme (rinnovi dei CCNL, appositi documenti integrativi, accordi interconfederali) che recepiscono e traducono le novità normative.
In questa prima fase il "recepimento" è spesso realizzato attraverso accordi interconfederali.
Comparto | Accordo | Applicazione | Scarica |
Artigianato | Accordo interconfederale regionale per l'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sottoscritto da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e CGIL, CISL e UIL Lombardia | Regionale (Lombardia) Solo per qualifica e diploma professionale regionale |
Testo Scheda |
Industria | Accordo interconfederale Apprendistato artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL | Nazionale Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello |
Testo Scheda |
Commercio | Accordo Interconfederale Apprendistato artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e CGIL, CISL e UIL | Nazionale Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello |
Testo Scheda |
Servizi (Industriali) | Accordo Interconfederale Apprendistato Artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da Confservizi e CGIL, CISL e UIL | Nazionale Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello |
Testo Scheda |
Cooperative | Accordo Interconfederale Apprendistato Artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da AGCI, Confcooperative e Legacoop e CGIL, CISL e UIL | Nazionale Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello |
Testo Scheda |
ESAARCO | Accordi Interconfederali (ESAARCO - Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato Commercio) | Nazionale Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello |
Testo |
ADLI - CONFAMAR | Accordo interconfederale in materia di apprendistato tra ADLI (Associazione Datori di Lavoro Italiani) e CONFAMAR (Confederazione Autonoma, Movimenti, Associazioni, Rappresentanze, Lavoratori e Consumatori) | Nazionale Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello |
Testo |
UGL - FOR.ITALY | Accordo interconfederale in materia di apprendistato UGL (Unione Generale del Lavoro) - FOR.ITALY (composta da F.AGR.I. - Filiera Agricola Italiana, A.I.C. - Associazione Italiana Cooperative, IMPRENDITORI&IMPRESE, Sistema Industria Lazio, Sistema Industria Campania, Api Calabria, Sicilia Impresa, ASSO.TEC. - F.AGR.I.) | Nazionale Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello |
Testo |
Pubblici Esercizi | Accordo Interconfederale Apprendistato Artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da ConfEsercenti e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILtucs | Nazionale Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello |
Testo Scheda |
Piccola e Media Industria | Accordo interconfederale Apprendistato artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL | Nazionale Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello |
Testo Scheda |
Finchè non saranno realizzati rinnovi contrattuali o accordi specifici, tutte le aziende che adottano un CCNL sottoscritto da parti sociali
collegate a quelle indicate applicano quindi le indicazioni conetenute nello specifico accordo.
In base alle indicazioni della Regione Lombardia, per i comparti che non hanno ancora recepito
la disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno del CCNL, si fa riferimento ad accordi/contratti di settore di
affine al proprio.
Costo del lavoro
Tutti gli accordi applicano per l'apprendistato di primo livello la soluzione della "percentualizzazione" del costo del
lavoro: il costo orario delle ore di lavoro viene definito con una percentuale rispetto alla retribuzione del livello
di inquadramento di riferimento. Diverse le soluzioni nei diversi accordi:
Accordo Interconfederale | Criterio per individuare l'annualità | Percentuale minima per anno | |||
1° | 2° | 3° | 4° | ||
Artigianato Lombardia | Anzianità di lavoro | 60% | 65% | 75% | 80% |
Confindustria Nazionale | Annualità percorso studi *** | 45% | 55% | 65% | 70% |
Confapi Nazionale | Annualità percorso studi *** | 45% | 55% | 65% | 70% |
Confcommercio Nazionale | Anzianità di lavoro | 50% | 50% | 65% | 70% |
Confesercenti Nazionale | Anzianità di lavoro | 50% | 50% | 65% | 70% |
Confservizi Nazionale | Annualità percorso studi *** | 45% | 55% | 65% | 70% |
Cooperative Nazionale | Annualità percorso studi *** | 45% | 55% | 65% | 70% |
*** Per i percorsi del sistema regionale questo è il quadro:
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